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sabato 12 maggio 2018

Fatta la legge (sulla privacy) trovato l’inganno

Silvana Calabrese Blog La Scorribanda Legale
Non esiste legge che riesca a tener conto delle possibili sfumature della realtà oggetto di accurata ponderazione. Ogni legge presenta qualche falla. Tutte le leggi si scontrano con l’aspetto pragmatico insito nella loro applicazione. Esistono leggi approvate in passato, come la Costituzione della Repubblica italiana (1948), che necessitano di un ripensamento legato al nuovo contesto sociale. Si espandono i mezzi di diffusione e mutano nozioni come quella di corrispondenza (da epistolare a elettronica). Le abrogazioni intervengono a sostegno degli effetti dei mutamenti storici sulla sfera legislativa. Vi sono nuovi ambiti, il web e il digitale, ancora privi di forme di tutela ad ampio raggio. Ma normative recenti sulla tutela di diritti inalienabili non possono godere della medesima attenuante. Tra i diritti fondamentali annoveriamo il diritto all’identità personale ed il diritto alla riservatezza. Ne consegue una doverosa protezione in caso di diffusione dei propri dati. Così si inaugurò la legge n. 675 del 31.12.1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” a garanzia dei diritti di cui sopra. In seguito è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, meglio noto come Codice sulla privacy. Il diritto alla riservatezza non riguarda solo i dati individuali, ma ogni informazione personale. Il codice contempla il trattamento dei dati forniti ad un ente o istituzione, pubblici e privati, nel momento di una registrazione, iscrizione o espletamento di un concorso. Il trattamento è un’operazione svolta con l’ausilio di mezzi elettronici e non, concernente i dati (raccolta, conservazione, elaborazione,). La persona che fornisce i suoi dati, al momento della raccolta, deve essere informata sull’utilizzo che ne verrà fatto. Quando firmiamo per acconsentire al trattamento dei dati personali, in realtà siamo ignari circa il loro futuro impiego. L’art. 4 offre delle definizioni come quella di comunicazione elettronica: «ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile». Date di nascita, indirizzi di residenza, codici fiscali, numeri e scadenze delle carte di identità, coordinate bancarie sono facilmente reperibili on-line senza barriere o credenziali d’accesso. Non è facebook a favorire i furti d’identità. Gli enti pubblici violano la privacy. 
Da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 7 luglio 2013, p. 16.

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