Non esiste
legge che riesca a tener conto delle possibili sfumature della realtà oggetto
di accurata ponderazione. Ogni legge presenta qualche falla. Tutte le leggi si
scontrano con l’aspetto pragmatico insito nella loro applicazione. Esistono
leggi approvate in passato, come la Costituzione della Repubblica italiana (1948),
che necessitano di un ripensamento legato al nuovo contesto sociale. Si
espandono i mezzi di diffusione e mutano nozioni come quella di corrispondenza
(da epistolare a elettronica). Le abrogazioni intervengono a sostegno degli
effetti dei mutamenti storici sulla sfera legislativa. Vi sono nuovi ambiti, il
web e il digitale, ancora privi di forme di tutela ad ampio raggio. Ma
normative recenti sulla tutela di diritti inalienabili non possono godere della
medesima attenuante. Tra i diritti fondamentali annoveriamo il diritto
all’identità personale ed il diritto alla riservatezza. Ne consegue una
doverosa protezione in caso di diffusione dei propri dati. Così si inaugurò la
legge n. 675 del 31.12.1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali” a garanzia dei diritti di cui sopra. In
seguito è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, meglio noto come Codice sulla privacy. Il diritto alla
riservatezza non riguarda solo i dati individuali, ma ogni informazione
personale. Il codice contempla il trattamento dei dati forniti ad un ente o
istituzione, pubblici e privati, nel momento di una registrazione, iscrizione o
espletamento di un concorso. Il trattamento è un’operazione svolta con
l’ausilio di mezzi elettronici e non, concernente i dati (raccolta, conservazione,
elaborazione,). La persona che fornisce i suoi dati, al momento della raccolta,
deve essere informata sull’utilizzo che ne verrà fatto. Quando firmiamo per
acconsentire al trattamento dei dati personali, in realtà siamo ignari circa il
loro futuro impiego. L’art. 4 offre delle definizioni come quella di
comunicazione elettronica: «ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile». Date di nascita,
indirizzi di residenza, codici fiscali, numeri e scadenze delle carte di
identità, coordinate bancarie sono facilmente reperibili on-line senza barriere
o credenziali d’accesso. Non è facebook a favorire i furti d’identità. Gli enti
pubblici violano la privacy.
Da “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
7 luglio 2013, p. 16.
Nessun commento:
Posta un commento