Gentile
Cliente, La informiamo che l’art. 22 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 (nel
testo modificato dalla Legge di conversione n. 221 del 17.12.2012) innova il D.lgs.
7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), prevedendo che il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e penale
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà
essere tacitamente rinnovato, in espressa deroga all’art. 1899, comma 2 del
Codice Civile. In adempimento alla succitata disposizione, il Suo contratto non
verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
È ciò che
compare nelle missive che le assicurazioni hanno recapitato ai contraenti di una
polizza in scadenza. Significa che dal 1 gennaio 2013 si potrà incorrere nel
rischio di una grossa multa o di un sinistro non coperto nel caso in cui ci si
dimentichi la data di scadenza della polizza (fatto salvo il periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza in cui la copertura resta attiva). Si tratta di un’innovazione
figlia del decreto sviluppo del Governo tecnico Monti… una novità mossa dalle
migliori intenzioni dell’onorevole. Ma sappiamo bene che ogni grande male nasce
sempre dalle migliori intenzioni. Infatti se l’art. 22 del D.l. 18.10.2012 n.
179 reca il titolo «Misure a favore della concorrenza e della tutela del
consumatore nel mercato assicurativo» è perché l’obiettivo della norma risiede
nello svincolare gli utenti dal vincolo assicurativo permettendo la stipula di
un contratto con nuove compagnie (in cerca di risparmio). Ad oggi è possibile
effettuare il rinnovo della polizza presso la stessa compagnia assicurativa
mediante la stipula di un contratto ex novo che però comporta una spesa
superiore a quella che avremmo sostenuto prima del decreto. Ci sono subdole
modalità per alleggerire il portafoglio degli italiani e le apprendiamo
vivendole. In realtà prima che si attuasse questo stratagemma attira–moneta, il
tacito rinnovo non comportava un legame impossibile da rescindere: lo suffraga
il fatto che era possibile ottenere senza fatica l’attestato di rischio (ATR)
aggiornato e per posta alcune settimane prima della scadenza della polizza. È quello
il documento che consentiva il cambio di assicurazione senza problemi. Invece
ora ci troviamo a dover spendere di più anche con la compagnia di sempre.
Questo è ciò che accade in un paese dove il tasso di egoismo ed avidità è ai
massimi storici. Poco importa se poi i più parsimoniosi si disperano e nei casi
estremi ci scappa il morto. Il
termine assicurazione dovrà mutare etimologia poiché assicura molto poco.
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