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domenica 19 marzo 2017

Quando l’assicurazione non assicura il tacito rinnovo…

Gentile Cliente, La informiamo che l’art. 22 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 (nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 221 del 17.12.2012) innova il D.lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), prevedendo che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e penale derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere tacitamente rinnovato, in espressa deroga all’art. 1899, comma 2 del Codice Civile. In adempimento alla succitata disposizione, il Suo contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza. 
Silvana Calabrese dirigente La scorribanda legale
È ciò che compare nelle missive che le assicurazioni hanno recapitato ai contraenti di una polizza in scadenza. Significa che dal 1 gennaio 2013 si potrà incorrere nel rischio di una grossa multa o di un sinistro non coperto nel caso in cui ci si dimentichi la data di scadenza della polizza (fatto salvo il periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza in cui la copertura resta attiva). Si tratta di un’innovazione figlia del decreto sviluppo del Governo tecnico Monti… una novità mossa dalle migliori intenzioni dell’onorevole. Ma sappiamo bene che ogni grande male nasce sempre dalle migliori intenzioni. Infatti se l’art. 22 del D.l. 18.10.2012 n. 179 reca il titolo «Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo» è perché l’obiettivo della norma risiede nello svincolare gli utenti dal vincolo assicurativo permettendo la stipula di un contratto con nuove compagnie (in cerca di risparmio). Ad oggi è possibile effettuare il rinnovo della polizza presso la stessa compagnia assicurativa mediante la stipula di un contratto ex novo che però comporta una spesa superiore a quella che avremmo sostenuto prima del decreto. Ci sono subdole modalità per alleggerire il portafoglio degli italiani e le apprendiamo vivendole. In realtà prima che si attuasse questo stratagemma attira–moneta, il tacito rinnovo non comportava un legame impossibile da rescindere: lo suffraga il fatto che era possibile ottenere senza fatica l’attestato di rischio (ATR) aggiornato e per posta alcune settimane prima della scadenza della polizza. È quello il documento che consentiva il cambio di assicurazione senza problemi. Invece ora ci troviamo a dover spendere di più anche con la compagnia di sempre. Questo è ciò che accade in un paese dove il tasso di egoismo ed avidità è ai massimi storici. Poco importa se poi i più parsimoniosi si disperano e nei casi estremi ci scappa il morto. Il termine assicurazione dovrà mutare etimologia poiché assicura molto poco. 


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